Art. 1.

      1. I Musei del mare sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della comunità per la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura, della storia, dell'archeologia e delle tradizioni del mare, delle coste e dei loro ambienti naturali. Hanno un particolare ruolo nella sensibilizzazione, nell'educazione e nella divulgazione scientifica delle problematiche connesse alla tutela della biodiversità marina e costiera italiana.
      2. I Musei del mare acquisiscono, conservano, comunicano ed espongono le testimonianze materiali e immateriali di cui al comma 1, a fini di studio, di educazione e di diletto; devono essere aperti al pubblico e possono compiere attività di ricerca inerenti alle proprie finalità.
      3. Il Ministero del ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire le strutture museali sul territorio nazionale rispondenti alle finalità e ai criteri di cui al comma 1 e a istituire e aggiornare la lista nazionale dei Musei del mare.
      4. I Musei del mare possono svolgere, qualora ne sia dichiarata l'idoneità dalle competenti autorità ambientali nazionali, attività di osservatorio e di presidio sul territorio per le specie protette inserite nelle liste dalla normativa comunitaria in materia e dalla convenzioni ambientali internazionali ratificate dall'Italia.